“IL SORRISO DI ANTONIO PER LA RICERCA SUI LINFOMI NON HODGKIN”
A.P.S.ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 in tema di associazioni di promozione sociale e delle norme del codice civile è costituita l'associazione di promozione sociale denominata “IL SORRISO DI ANTONIO PER LA RICERCA SUI LINFOMI NON HODGKIN”
ART. 2 SEDE
L’Associazione ha sede legale in Corato (BA), via Bove n. 112. La Sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio direttivo. Sempre con delibera del consiglio direttivo potranno essere aperte altre sedi operative in Italia. L’associazione potrà variare la sede legale senza dover modificare il presente statuto.
ART. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale il perseguimento del seguente scopo:- finanziare la ricerca scientifica sui linfomi “non Hodgkin” in tutte le sue forme e modalità, con la possibilità di sostenere progetti di studio e borse di studio
L’Associazione realizza il proprio scopo con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente indicativo:
a. Produzione di strumenti multimediali o quant’altro sia utile a favorire l’approfondimento tecnico e la divulgazione della conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione ad un più vasto pubblico;
b. progettazione e realizzazione di eventi, viaggi, gite, manifestazioni culturali, sportive, ludiche, attività teatrali e di spettacolo nelle sue varie espressioni, tese al recupero di raccolta fondi;
c. partecipazione ad avvisi pubblici, bandi e gare d’appalto indetti da Enti Pubblici riguardanti le finalità riportate nel presente Statuto;
d. attuazione di ogni tipo di attività idonea al raggiungimento dei fini elencati nel presente articolo, tra cui organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi, attività di natura commerciale senza scopo di lucro e per autofinanziamento nel rispetto delle finalità dell’associazione (osservando in tal caso la normativa vigente in materia fiscale), assumendo partecipazioni in enti commerciali e non;
e. edizione di stampe periodiche e non;
f. effettuazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento dello scopo di cui al presente articolo.
Per il raggiungimento dello scopo di cui al presente articolo, l’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali dei propri aderenti in forma volontaria, libera e gratuita. In casi di particolare necessità l’associazione può assumere in maniera retribuita lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
ART. 4 SOCI
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali abbiano compiuto il 18mo anno di età e che, condividendo la finalità del presente Statuto, intendano partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse, accettando il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo.Il richiedente dovrà fornire le proprie complete generalità con l’impegno a versare la quota associativa. E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda specificandone i motivi in caso di diniego.
Sono previste quattro categorie di soci:
1. Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che abbiano versato la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea;
2. Ordinari: coloro che versano la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea;
3. Onorari: coloro ai quali l’associazione deve particolare riconoscenza. Tali soci vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur mantenendo i diritti degli altri soci;
4. Sostenitori: Coloro che condividendo gli ideali dell’associazioni danno un contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo o passivo, ma hanno diritto ad essere informati di tutte le iniziative intraprese dall’associazione.
Tutti i soci hanno uguali diritti.I soci hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione. Hanno diritto inoltre:
a. di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dall’Associazione;
b. di partecipare alla vita associativa mediante l’esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto. I soci hanno diritto di voto solo se in regola con il pagamento della quota sociale annuale;
c. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
d. di recedere, con preavviso scritto di almeno 7 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno il dovere di:
a) osservare le norme dello Statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della persona, della dignità e del suo ruolo nella vita civile e dell’associazione;
c) provvedere al pagamento della quota annuale di associazione (la cui valenza coincide con l’anno solare), stabilita dal Consiglio Direttivo, ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
Gli aderenti all’Associazione svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere in maniera retribuita lavoratori dipendenti. La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi non può essere superiore del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.In caso di prestazioni professionali straordinarie, prestate a servizio dell’Associazione, e retribuite ai sensi dell’art 182 L.383/2000, i soci si impegnano ad agevolare l’Associazione stessa, effettuando tali prestazioni al costo minimo consentito dai tariffari professionali.
ART. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
La quota associativa è intrasmissibile; in caso di dimissioni, morte o esclusione del socio, la quota rimarrà di proprietà dell’associazione.I soci perdono tale qualifica oltre che per dimissioni volontarie o per morte, se sono esclusi per i seguenti motivi:a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
>d) Il Vicepresidente;
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere.
Tutte le cariche sono elettive, gratuite ed hanno la durata di quattro anni con possibilità di riconferma. Le sostituzioni o le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio, decadono allo scadere del medesimo.
ART. 7 ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione, può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.L’Assemblea ordinaria dei soci è indetta almeno una volta all’anno dal Presidente, entro il quarto mese successivo a quello della chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. Essa è presieduta dal Presidente, assistito dal Segretario. In assenza del Presidente, è presieduta dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal socio ordinario con maggiore anzianità.L’Assemblea: approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; discute ed approva il rendiconto economico finanziario annuale;o elegge i membri del Consiglio Direttivo; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; determina l’ammontare della quota associativa annuale e il termine ultimo per il versamento; delibera sulla responsabilità dei Consiglieri.Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea. Ogni socio ha diritto di estrarne copia a proprie spese.In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti personalmente o per delega6sottoscritta, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. È ammessa una sola delega per ciascun aderente.Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto se la delibera riguarda le persone o le qualità delle persone o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di altro socio non presente.L’Assemblea straordinaria viene indetta dal presidente quando ne ravvisa la necessità, o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta. Questa delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione o per l’elezione degli organi sociali che vengano a mancare prima della scadenza del quadriennio. In tal caso è convocata entro tre mesi dalle dimissioni o dalla decadenza degli organi stessi. Le modifiche dello Statuto sono approvate con la presenza dei 2/3 dei soci e con la maggioranza assoluta dei partecipanti all’assemblea. Le deliberazioni relative allo scioglimento dell’associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio sociale residuo sono adottate col voto favorevole dei 3/4 dei Soci.La comunicazione della convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata mediante posta elettronica oppure ordinaria almeno dieci giorni prima della riunione, contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione. L’avviso di comunicazione deve essere, altresì, affisso nei locali dell’Associazione osservando i medesimi termini prescritti dal periodo che precede.
ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione ed è composto da cinque consiglieri eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile.In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, non potendo cooptare il primo dei non eletti, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Viene convocato dal Presidente con avviso scritto inviato via posta elettronica o ordinaria da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima della data di convocazione.Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; a parità di voto, prevale il voto del Presidente.Il Consiglio Direttivo: redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; redige il Regolamento al fine della gestione interna dell’Associazione; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
ART. 9 PRESIDENTE
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza di quest’ultimo, al consigliere più anziano di età; in caso di particolare necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. In ogni caso il Presidente o il suo sostituto potrà operare nei limiti di disponibilità di cassa.
ART. 10 SEGRETARIO
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.Il segretario svolge le seguenti funzioni: redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio direttivo; predispone gli inviti; cura la corrispondenza ed il protocollo; cura il tesseramento; cura il registro degli associati.
ART. 11 TESORIERE
Il tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, dura in carica 4 anni ed ha la funzione di controllare la correttezza della gestione economica in relazione alle norme di legge e dello Statuto, tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili e detiene la cassa sociale. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.La redazione del rendiconto annuale e l’eventuale bilancio preventivo vengono depositati almeno 15 gg. prima dell’Assemblea dei Soci che dovrà approvarli. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
ART. 12 PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative ordinarie; b) quote associative supplementari o straordinarie; c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legali; d) erogazioni liberali e oblazioni; e) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, dell’Unione Europea o di Organismi Internazionali; f) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, progetti, concerti, feste, sottoscrizioni anche a premi e altre manifestazioni connesse agli scopi istituzionali; h) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; b) dai contributi annuali e straordinari degli associati percepiti dal tesseramento annuale; c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
Il fondo patrimoniale non è mai ripartibile tra i soci; è obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste
ART. 13 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con le maggioranze indicate nel presente statuto. In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 07 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
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